Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con lettera circolare n. 3355/2017, interviene sul modo dell’alternanza scuola-lavoro.

L’alternanza scuola lavoro, in senso stretto (tout court), è oramai uno strumento che sta sempre più riscuotendo un grande interesse e successo presso le imprese, e dall’anno scolastico 2017/2018 è obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio.

La lettera circolare del Miur n. 3355/2017 consente di fare una importante riflessione e un tentativo di ulteriore chiarezza sulla legge n. 107/2015 cosiddetta della buona scuola che ha introdotto nel sistema nazionale d’istruzione e formazione una nuova disciplina organica sull’alternanza scuola-lavoro attraverso specifici percorsi, in convenzione tra scuola ed impresa, di inserimento temporaneo di studenti all’interno delle realtà aziendali al fine di acquisire conoscenze e competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro e come orientamento dei giovani. Il Miur afferma come l’alternanza scuola lavoro fissata dalla legge sulla “buona scuola”, che riprende senza abrogarlo il D.Lgs n. 77/2005 (che già prevedeva l’alternanza scuola lavoro), stabilisce che gli studenti sono accolti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa senza però si costituisca un rapporto individuale di lavoro, e pertanto una fattispecie al di fuori sia del perimetro dell’area della subordinazione, ex art. 2094 c.c. che di quella del lavoro autonomo, ex art 2222 del c.c..

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