La prima bozza della legge di Bilancio 2018 in tema di stimolo all’occupazione ci porta a questa prima sistematizzazione.
• Incentivo Strutturale per l’occupazione giovanile stabile : vale a dire si applicherà sistematicamente dal 1° gennaio 2018.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 ( non è previsto dal – al , ma solo dal, quindi è strutturale) i datori di lavoro del settore privato che assumono giovani che non hanno mai avuto un rapporto d’impiego stabile (non risultino, cioè, essere stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro), potranno essere assunti dalle imprese italiane con lo sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti. Aspetto importante è che l‘assunzione dovrà essere con contratto a tutele crescenti [leggasi: contratto a tempo indeterminato ai sensi del dlvo 23/2015] in grado di apportare il beneficio di uno sconto triennale sui contributi previdenziali pari al 50% (esclusi i premi Inail). L’esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza [leggasi: dell’agevolazione] dal primo gennaio 2018. Quindi lo sconto arriva da gennaio 2018 in poi, ma vale anche per le assunzioni che le aziende intendono anticipare negli ultimi due mesi dell’anno, dove sono in vigore ancora gli incentivi relativi all’anno 2017. Per quanto concerne i requisiti soggettivi, abbiamo una strutturazione particolare: le imprese potranno godere della nuova misura in tutta Italia, se assumono il giovane under 35 (34 e 364 giorni).L’incentivo ha un tetto massimo di 3.000 euro annui. Ciò vuol dire che l’Inps riconoscerà un sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico azienda dovuti dall’azienda e calcolati sulla retribuzione mensile del giovane, ma con un tetto massimo di 250 euro mensili (che in un anno sono 3.000 euro).Dal 1° gennaio 2019, però, l’incentivo sarà limitato all’assunzione solo di giovani fino a 29 anni, sempre per tre anni, nella misura del 50% ed entro un tetto massimo di € 3000,00 annui.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in oggetto, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.