Il rapporto tra Agenzia e Lavoratore è soggetto alle medesime regole del contratto a tempo determinato, con eccezione degli 21 (limitatamente al cd. stop and go) artt. 23 (limite del 20% di lavoratori a termine) e 24 (diritto di precedenza) del d.lgs. 81/2015.
Introdotto un principio di cumulo ai fini dei 24 mesi complessivi sull’APL. Realizzato su “tutta la vita del lavoratore presso l’APL”, prescindendo dall’utilizzatore, e per mansioni che determinano pari livello, pari CCNL applicato, pari qualifica (categoria), pari Gruppo A-B.C.
E’ possibile fare ricorso per l’utilizzatore ad uno o più contratti a termine diretti o di somministrazione a termine, effettuando una valutazione con riferimento non solo al rapporto di lavoro che il lavoratore ha avuto con il somministratore, ma anche ai rapporti diretti con il singolo utilizzatore, dovendosi a tal fine considerare sia i periodi svolti con contratto a termine, sia quelli in cui sia stato impiegato in missione con contratto di somministrazione a termine, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale. Pertanto, limite temporale di 24 mesi opera tanto in caso di ricorso a contratti a tempo determinato quanto nell’ipotesi di utilizzo mediante contratti di somministrazione a termine. Ne consegue che, raggiunto tale limite, il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima categoria legale. A meno che si cambi l’inquadramento.
Il Ministero ricorda che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo.
La causale va indicata nel contratto tra Agenzia e lavoratore ma deve essere riferita alle esigenze dell’utilizzatore.
La maggiorazione dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto, in quanto la disposizione introdotta dal decreto-legge n. 87 prevede che il contributo addizionale dell’1,4%, sia aumentato solo in occasione del rinnovo.
La somministrazione a termine può essere utilizzata entro il limite quantitativo del 30% dell’organico a tempo indeterminato, calcolato considerando anche i rapporti a termine diretti. Secondo il Ministero, si possono avere le seguenti combinazioni possibili: (Td diretto 20% + Td Somm. parte residua sino al 30%); (solo Td diretto sino al 20%); (Td diretto 0%; +Td Somm 30%). Data una base di 100, possiamo avere 20 td diretti e 0 td in somm.ne; 15 td diretti e 15 td somministrati; 20 td diretti e 10 td somministrati; 0 td diretti e 30 td in somministrazione; ma non 21 td diretti e 9 td in somministrazione (perchè c’è il sottovincolo del 20% td direttto).
Reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta, per chi usa il contratto allo scopo di aggirare norme di legge di accordi collettivi.
A parere del Ministero si può ritenere – in base ad una lettura sistematica – che tale periodo transitorio trovi applicazione anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. Resta confermata la validità dei contratti vecchio regime sino alla loro naturale scadenza. Viene estesa al TD in somministrazione la medesima disciplina del TD diretto. Nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato (SL) che a termine (stabilizzazione) presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, senza obbligo dello 0,5%, rispettando però i limiti percentuali quantitativi (30% o diversa percentuale
La circolare ministeriale purtroppo dimostra una profonda miopia. Le APL hanno una missione sociale, economica, lavorativa, rivolta a rappresentare il vero e reale cordone ombelicale tra le persone in carne ed ossa ed il tessuto imprenditoriale. La legge Treu, il decreto legislativo delega della legge Biagi, il Jobs Act, hanno sempre enfatizzato un ruolo delle APL la cui genesi non è nella stabilizzazione anche premiale ma nella sana e buona flessibilità al mercato del lavoro e nel combattere altre forme di lavoro: nero, grigio, false cooperative, non genuini appalti di manodopera che sottendono somministrazioni illecite, dumping retributivi, contributivi, caporalato. Sono queste le reali e tristi aree tematiche attuali e di un prossimo futuro che non vengono mai menzionate e che di dignitoso hanno ben poco. Non certo la somministrazione di lavoro e le APL che potranno giocare un ruolo importante, intriso di sana professionalità e genuina trasparenza, anche nella riorganizzazione del mondo dell’intermediazione e ricollocazione, con riferimento al prossimo reddito di cittadinanza. Diamo spazio a tutto ciò che rappresenta liceità.