L’articolo 20 del disegno di legge bilancio 2019 prevede due misure per favorire le assunzioni nel solo mezzogiorno. In entrambi i casi, gli incentivi operano in modo limitato alle sole regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Abruzzo, Molise Sardegna. Il vincolo territoriale si intende rispettato, come nelle precedenti forme di incentivo, se in tali regioni e ubicata la sede di lavoro presso la quale è fatta l’assunzione, indipendentemente dalla residenza della persona assunta.
Incentivo mezzogiorno
La prima misura, delle due prima citate, e la riproposizione del cosiddetto incentivo occupazione mezzogiorno, operativo quest’anno al quale è destinato un nuovo finanziamento di circa 500 milioni di euro per le due annualità 2019 e 2020. Quindi da intendersi una proroga e niente di nuovo. Beneficiari dell’incentivo sono solo i datori di lavoro privati, essendo escluso tutto il settore pubblico, che assumono persone disoccupate in possesso di una delle seguenti caratteristiche:
– età compresa tra i 16 anni e 34 anni;
– età di 35 anni e oltre però devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il disegno di legge bilancio 2019 precisa che l’incentivo va riconosciuto solo nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, mentre come ormai il governo ci ha abituato a convivere, non ne stabilisce la misura. In Buona sostanza l’articolo 20 non ci dice nulla sulla misura di questo incentivo. Con molta probabilità, trattandosi della riproposizione, se non proroga del vecchio incentivo mezzogiorno già vigente, la misura dovrebbe essere il 100% dei contributi dovuti all’Inps dal datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione, entro un importo massimo di 8060 € annui per assunzione, restando fuori ovviamente l’Inail.
Incentivo dignità
Art. 1 bis legge di conversione decreto dignità – rimasto lettera morta per mancata emanazione decreto ministeriale
- Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta’, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e’ riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
2. L’esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta’ e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell’esonero di cui al comma 1.
La seconda misura prevista dal disegno di legge di bilancio 2019 prende spunto da quanto rimasto completamente inevaso con la previsione dell’articolo uno bis del decreto dignità esposto in precedenza.
La seconda misura prevista dalla legge di bilancio e anch’essa rivolta esclusivamente a favorire l’occupazione nel mezzogiorno, rappresenta una versione aggiornata del bonus assunzioni introdotto dal decreto dignità per l’intero territorio nazionale ma non ancora operativo in quanto rimasto appeso ad un decreto mai emanato. Tale bonus previsto dalla legge di bilancio, sarà fruibile per le assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 da parte dei datori di lavoro, (sono fuori le pubbliche amministrazioni, E per datore di lavoro si intendono tanto gli imprenditori quanto i non imprenditori, come gli studi professionali per esempio). Per fruire di tale incentivo il neo assunto:
– deve essere destinatario delle disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai sensi del decreto legislativo 23 del 2015;
– il soggetto non deve aver compiuto i 35 anni di età;
– alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo, il soggetto non deve aver compiuto 35 anni di età e non deve aver già svolto un rapporto a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro, cioè deve trattarsi della prima esperienza lavorativa con assunzione a tempo indeterminato.
L’incentivo consiste nel riconoscimento dello sgravio, ai datori di lavoro, in misura del 50% (aumentata al 100% dalla legge di bilancio 2019) di contributi dovuti all’Inps per la durata massima di 36 mesi, entro il limite massimo di 3000 € annui. Il ridotto versamento di contributi comporta, ovviamente, l’accredito in misura ridotta di contributi a favore del lavoratore, che si tradurrà in una pensione ridotta.
perché il decreto dignità non ha previsto la copertura figurativa dei contributi non versati, si vede il passaggio dell’articolo uno bis della legge di conversione del decreto di dignità.
Con il passaggio al 100% rispetto alla misura del 50% del decreto dignità, si andrà a determinare un ulteriore danno per i lavoratori assunti con tale misura. In quanto il ridotto versamento di contributi comporterà un accredito nullo di contributi a favore del lavoratore per tre anni e che quindi si tradurrà in un triennio non utile ai fini della maturazione della pensione.
Quindi un ulteriore grave danno alla forza lavoro, dopo la grande chiusura del decreto dignità sul sistema di flessibilità.
Inoltre per come scritta la norma, questa seconda misura riguarda anche soggetti di età pari o superiore a 35 anni, se privi di impiego regolarmente retribuiti dal almeno 6 mesi. Questo perché l’articolo 20 nel secondo periodo ci dice che per i soggetti di cui al primo periodo che sono quelli da fino a 34 anni e superiore a 35 anni si applica questa nuova misura che prende le mosse dalla previsione del decreto dignità, aumentandolo dal 50 al 100%, limitandolo però solo al mezzogiorno, oltre alla gravosa beffa nei confronti dei lavoratori per la mancata contribuzione nel periodo di 36 mesi, ai fini pensionistici.
L’articolo 50 della legge di bilancio prevede degli incentivi per l’assunzione di giovani meritevoli. La norma prevede, su tutto il territorio nazionale, lo sconto contributivo pieno, nella misura massima di 8000 €, per chi assume laureati con 110 e lode, nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019. Lo sconto vale per 12 mesi. L’incentivo aspetta anche per l’assunzione a part-time ma comunque deve essere a tempo indeterminato (naturale riproporzionamento). Non debbono avere superato l’età di trent’anni e il titolo deve essere stato conseguito entro la durata legale del corso di studi presso una università statale o legalmente riconosciuta, ad eccezione delle università telematiche.
Il bonus vale anche per i cercatori Under 35 gli universi dal pubblico private. Anche in questo caso sono escluse dal provvedimento le lauree conseguite in università telematiche. Due le condizioni principali.
Prima: l’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non spetta ai datori di lavoro che nei 12 mesi precedenti l’assunzione incentivata, hanno fatto licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi della stessa azienda dove si intende fare l’assunzione agevolata.
Seconda: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo Del lavoratore assunto con il bonus oppure il licenziamento di un lavoratore impiegato della stessa azienda inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto con il bonus, effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione agevolata, comporta la revoca dell’incentivo e il recupero del bonus fruito.
Apprendistato duale di primo tipo art 32 comma 1 Dlgs 151/201 – Ulteriore finanziamento delle misure di esonero
1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondariasuperiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;
- b) l’aliquota contributiva del 10 per cento di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento;
- c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell’ASpI di cui all’articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto dall’articolo 25 della legge n. 845 del 1978.
Nota elaborata dal Centro Studi di Alleanza Lavoro lunedì 19 novembre 2018.