Il CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro prevede una classificazione unica dei lavoratori in somministrazione, al fine di consentire un’armonizzazione con le disposizioni dei CCNL vigenti presso le imprese utilizzatrici. I lavoratori sono pertanto classificati in tre grandi aree, in base alla professionalità ed alla complessità della mansione svolta. Restano ovviamente ferme le discipline specifiche applicabili alle diverse qualifiche (operai, impiegati, quadri, dirigenti). Il contratto collettivo nazionale di settore prevede la seguente suddivisione:

– gruppo A: lavoratori di elevato contenuto professionale, quali dirigenti, quadri , impiegati direttivi;

– gruppo B: lavoratori di concetto, operai altamente specializzati ovvero lavoratori con contenuti professionali caratterizzati da un’autonomia operativa ma non decisionale / direttiva e da un elevato livello di conoscenze tecnico/pratiche;

– gruppo C: lavoratori qualificati e d’ordine, che eseguono sotto la guida ed il controllo di altri le proprie attività.

Per quanto sopra, l’attribuzione ad uno dei tre gruppi, viene effettuata sulla base dell’inquadramento previsto dal CCNL APL, tenuto conto della descrizione della mansione e del livello del CCNL dell’utilizzatore.

L’applicazione della calssificazione del CCNL del lavoro somministrato è il punto di riferimento per l’applicazione di alcuni istituti, per i quali non trova applicazione il CCNL delle imprese utilizzatrici. Tra questi vi sono:

– periodo di prova;

– preavviso in caso di dimissioni o licenziamento per i lavoratori a tempo indeterminato;

– penalità per la risoluzione anticipata da un contratto a tempo determinato.

In ultimo ma non di secondaria importanza, è la gestione dell’inquadramento in relazione alla previsione dell’art 19 che afferma come fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi. Orbene, il D.lgs 81/2015 prima del decreto dignità, affermava all’art. 34, comma 2, come il  rapporto di lavoro a TD in regime di somministrazione di lavoro era regolato dalla normativa del TD diretto, per quanto compatibile, con espressa esclusione degli art 19 commi 1,2,3,……….. In buona sostanza la durata massima complessiva dei 36 mesi non si applicava al TD in sommnistrazione, seguendo le direttive comunitarie e la circolare ministeriale 18/2012 e l’interpello ministeriale Assolavoro 32/2012 (prot. 37/0018938) Ora il decreto dignità, con una tecnica sopraffina, modifica l’art 34, comma 2 affermando, ” In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24“. Ciò significa che, scomparendo l’esclusione dall’art. 19  a decorrere dal 14 luglio 2018, subentra la novella  per l’APl in qualità di datore di lavoro: dovrà rispettare un utilizzo del somministrato a prescindere dall’utilizzatore, per medesimo inquadramento (categoria legale + gruppo A,B.C)  entro un tetto massimo di 24 mesi complessivi. Come dire, altresì, che al cambio dell’inquadramento si genera un altro contatore di 24 mesi pieno.  I contratti in essere al 14 luglio entreranno in quota parte.

Pertanto, d’ora in poi, sarà necessaria un’oculata gestione dell’inquadramento dei somministrati.

Nota elaborata dal Centro Studi di Alleanza Lavoro. 12 ottobre 2018