Con la Circolare del 4 ottobre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce le prime indicazioni operative in relazione all’accesso all’intervento di cassa integrazioni guadagni straordinaria in caso di cessazione dell’attività, così come introdotto dall’art 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”.
Nel dettaglio: “In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate.
La suddetta previsione normativa consente la possibilità all’intervento di Cigs per quelle imprese che abbiano cessato oppure stiano cessando l’attività produttiva e non ancora siano state concluse le procedure di licenziamento di tutti i lavoratori. La norma precisa che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015 che disciplinano rispettivamente la durata massima complessiva di 24 mesi (30 per le imprese dell’edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, prevista, in generale, per i trattamenti di integrazione salariale, e le singole durate massime contemplate, nello specifico, per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale.
Il ministero aggiunge che, per una prima modalità di accesso al trattamento, è necessaria la presenza congiunta delle condizioni fissate dal dm 95075/2016:
1) l’impresa decida di cessare l’attività produttiva e, contestualmente, evidenzi concrete e rapide prospettive di cessione azienda per l’aggravarsi di iniziali difficoltà e impossibilità di portare a termine un eventuale piano di risanamento originariamente predisposto.
2) sia presentato un piano di cessione dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
3) sia stipulato uno specifico accordo presso il ministero del lavoro con la presenza dello sviluppo economico e della/e regione/i interessata/e; nell’istanza sia presentato un piano di riassorbimento occupazionale dal cessionario, garantito dalle parti con la procedura sindacale di trasferimento di azienda.
In alternativa a quanto sopra, ulteriore possibilità è costituita dalla concessione della Cigs in presenza di un piano di reindustrializzazione, che potrà essere presentato dalla medesima azienda richiedente, dall’eventuale impresa terza cessionaria o dallo stesso ministero dello Sviluppo economico.
In alternativa ai processi sopra descritti, il trattamento di CIGS può essere richiesto quale sostegno al reddito dei lavoratori in esubero coinvolti in specifici percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalla Regione interessata o dalle Regioni nei cui territori sono dislocate le unità produttive in cessazione. In tale ipotesi, è richiesta la condivisione dell’accordo da parte della/e Regione/i.
Verificati i requisiti di accesso alle sopra descritte fattispecie di accesso al trattamento di CIGS, per il perfezionamento dell’accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito, è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate
Per l’accesso all’ammortizzatore, l’impresa cessata o in cessazione deve stipulare con le parti sociali un accordo innanzi al ministero del Lavoro. In quella sede deve essere discusso, documentato e poi formalizzato il piano di sospensione/riduzione dei lavoratori collegato alla cessazione dell’attività e, contestualmente, quello di riassorbimento degli stessi lavoratori unitamente alle altre misure di gestione delle eccedenze.
Può partecipare all’accordo anche il ministero dello Sviluppo economico, il quale, con funzione di garante assicura il costante monitoraggio del buon esito dell’operazione societaria di cessione (e può altresì dichiarare di essere in possesso di proposte di terzi di acquisizione dell’azienda cessata) e l’effettiva realizzabilità del piano di industrializzazione. Anche la Regione può essere coinvolta in sede di stipula per illustrare le misure di politica attiva destinate ai lavoratori in esubero.
A seguito della stipula, l’impresa, come sempre, dovrà presentare apposita richiesta al Lavoro attraverso la procedura telematica Cigsonline. L’erogazione avverrà direttamente da parte dell’Inps (non per il tramite delle aziende).
Cigs all’impresa che chiude |
|
Il nuovo trattamento | È da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale; pertanto, può intervenire anche nel corso dell’intervento ordinario di Cigs |
Durata |
Massimo 12 mesi per anno, in deroga (oltre) il limite massimo ordinario di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi alle imprese edili e affini) |
Operatività | Dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 |
Nota elaborata dal Centro Studi di Alleanza Lavoro. 5 ottobre 2018